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Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, appro vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: " e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

  • f)sui merciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • g)sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
  • h)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:
  • i)nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici". Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato". I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta e' effettuata in corrispodenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art19 · fonte su Normattiva