Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 85/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che all'impugnato art. 20, terzo comma, legge 24 marzo 1989 n. 122, deve essere riconosciuto il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa. - Sulla stessa questione v. O. n. 205/1991; sugli "indici di riconoscimento" delle norme interpretative v. S. n. 123/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 20 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate

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  • Ordinanza n. 205/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    L'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, secondo il quale il combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va inteso nel senso che l'oblazione mediante il pagamento della somma di L. 5.000 per alcune infrazioni alle norme della circolazione stradale, era dovuta soltanto per il tempo precedente agli aumenti operati con la legge n. 689 del 1981, ha effettivamente carattere di norma interpretativa e non innovativa. L'essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, uno stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo, e l'"indice di riconoscimento" dato dal contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, tolgono ogni dubbio in proposito. Cade quindi la censura di violazione del principio della irretroattività della legge penale, avanzata - sul presupposto della applicabilità del principio anche per le sanzioni amministrative - in base all'assunto che la norma in questione avesse una funzione innovativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sui contrasti giurisprudenziali come indice del carattere interpretativo della legge emanata per risolverli: S. n. 123/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 138 c.d.s. · Art. 20 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 11 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art20 · fonte su Normattiva