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Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorita' cui compete il potere di ordinanza puo' disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge. Nelle aree aeroportuali e' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "ART. 3-bis. - 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla societa' o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso e' trasportato in aree all'uopo destinate e sara' restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art21 · fonte su Normattiva