Art. 25 — Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
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Per le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con 1'Autorita' di governo competente in materia di sport:
- a)i proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b)i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: " 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 3 per cento ". Le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attivita', devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342)). Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonche' le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attivita' istituzionale svolta dalle societa' sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 10 dicembre 2000
