Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Art. 24 — Disposizioni in materia di redditi individuali

La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art24 · fonte su Normattiva