Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Art. 27 — Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Entra in vigore il 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art27 · fonte su Normattiva