Art. 12 — Ulteriore copertura finanziaria
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unita' dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unita' dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unita' dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.
Testo in vigore dal 2 aprile 2001 al 4 luglio 2001
