Art. 6 — Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate
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Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis. - (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale piu' anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanita' dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente generale o corrispondenti. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".
Testo in vigore dal 2 aprile 2001 al 9 ottobre 2010
