Art. 2 — Promozione dell'informazione
Il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le societa' scientifiche, le aziende unita' sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:
- a)la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582;
- b)la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;
- c)la conoscenza delle possibilita' terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:
- a)diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582;
- b)diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivita' svolta dai medici di medicina generale;
- c)promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"".
Testo vigente dal 24 aprile 1999
