Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 22-bis — Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti

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(( Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art22bis · fonte su Normattiva