Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 22-bis — Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).6 COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21

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Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

Testo vigente dal 6 aprile 2018

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art22bis · fonte su Normattiva