Art. 22-bis — Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti
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Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione ((da tre a otto anni)) e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236)). Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Testo in vigore dal 7 gennaio 2017 al 6 aprile 2018
