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Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione ai Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda e' tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15. Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione e' ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennita' pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322. Per i titolari di pensione che si rioccupino presso azienda di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sara' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria. Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sara' effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione. Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione, senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta, con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria. I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art19 · fonte su Normattiva