Art. 34 — Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante
L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Ai fini dell'accertamento della invalidita', si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della presente legge.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
