In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 29 si applicano le disposizioni del successivo articolo 35. Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art32 · fonte su Normattiva