Art. 10 — Pensioni di anzianità
Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di eta', se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianita', qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda. I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1 gennaio 1969. Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione e' cosi' ridotto: fino al 1964............................................ 10/15 per il 1965............................................ 11/15 " " 1966............................................ 12/15 " " 1967............................................ 13/15 " " 1968............................................ 14/15 Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
