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La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 puo' essere impegnata nell'esercizio successivo. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989
