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La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 puo' essere impegnata nell'esercizio successivo. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1989 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art10 · fonte su Normattiva