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Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessita' di realizzare una programmazione dell'aumento di produttivita'.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 15 gennaio 1991
