All'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed all'articolo 2, comma 1. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, puo' essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o dei vari profili professionali puo' essere altresi' utilizzato ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', con le modalita' previste dai commi 1, ultimo periodo (come modificato dall'articolo 4, comma 4bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Testo vigente dal 2 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art4 · fonte su Normattiva