Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale".
Testo vigente dal 14 agosto 1982
