Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art19 · fonte su Normattiva