L'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 263-bis - Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto. - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio. La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173. Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non e' prevista richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 348/1996

    Altra decisione
    18 ottobre 1996

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996. Il direttore di cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 80/1984

    Illegittimità dichiarata
    29 marzo 1984

    La difesa tecnica è essenziale perché possa ritenersi rispettato il precetto dell'art. 24 Cost. È pertanto illegittimo l'art. 263 bis c.p.p., come sostituito dall'art. 7 L. 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorra dall'esecuzione del provvedimento, anziché dalla sua notifica al difensore o comunque da quando quest'ultimo abbia conoscenza del provvedimento stesso. - Cfr. S.n. 159/1972, 162/1975, 125/1979, 188/1980.

    Art. 263-bis c.p.p. · Art. 7 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art7 · fonte su Normattiva