Modifiche al sistema penale

Art. 72 — Ipotesi di responsabilità penale e revoca

Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale. Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso ((dopo l'applicazione ovvero)) durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.

Testo vigente dal 4 aprile 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/1999

    Altra decisione
    5 febbraio 1999

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale per i minorenni di Cagliari), per un riesame della rilevanza, degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione agli artt. 10, 12, 12-ter d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive", previste dall'art. 59 l. n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva, in quanto - posto che con sentenza n. 16 del 1998 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni - spetta al giudice 'a quò verificare se, a seguito di tale sentenza, l'art. 72 l. n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. - S. n. 16/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 72 Modifiche al sistema penale · Art. 30 Processo penale minorile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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