Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 263-quater - Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art9 · fonte su Normattiva