Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 263-quater - Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".
Testo vigente dal 14 agosto 1982
