L'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 263 - Impugnabilita' delle ordinanze del giudice. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonche', nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice. Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1986

    Solo in presenza di una "ragionevole motivazione" può giustificarsi - in relazione alla peculiare posizione istituzionale e alla funzione assegnata al pubblico ministero nonché alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale - una disparità di trattamento tra lo stesso pubblico ministero e l'imputato (e suo difensore), non potendo essere disattesa, in caso contrario, la necessità di ristabilire tra di essi la par condicio. Poiché l'art. 263, secondo comma, c.p.p. legittima il pubblico ministero ad appellare l'ordinanza di revoca del mandato di cattura e - senza "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" - omette di considerare il contrapposto interesse dell'imputato a dolersi (anche per ragioni di merito) del provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene direttamente ad incidere sul bene della libertà personale, il "necessario equilibrio del contraddittorio", attualmente turbato, può essere ristabilito solo riconoscendo all'imputato il diritto di appellare tale provvedimento. La lamentata disparità di trattamento risulta inoltre tanto più ingiustificata ora che, in seguito all'integrale sostituzione dell'art. 263-bis del codice di procedura penale (operata dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), l'imputato (o il suo difensore) può proporre "richiesta di riesame (anche nel merito) del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto" (con la sola eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria"). Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura, e dell'art. 18 l. 28 luglio 1984, n. 398). - S. nn. 190/1970, 155/1974, 62/1981, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 280/1985.

    Art. 263 c.p.p. · Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 18 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 262/1986

    Questione infondata
    15 dicembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 263, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; poiché, in parte qua, la norma denunciata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 110/1986.

    Art. 263 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 263/1986

    Questione infondata
    15 dicembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 263 cod.proc.pen. "nella parte in cui anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della l. 12 agosto 1982, n. 532, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; dacché la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 263 - sia nel testo sostituito in forza dell'art. 6 l. n. 532 del 1982, sia nel testo ulteriormente sostituito con l'art. 18 della l. 28 luglio 1984, n. 398 - nella identica parte oggetto della odierna censura. - S. n. 110/1986.

    Art. 263 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art6 · fonte su Normattiva