I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso. L'aggio accordato col decreto Ministeriale o prefettizio di conferimento e' confermato o ridotto secondo le modalita' previste nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
