Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali. Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma, dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del Consorzio. E' in facolta' del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata - quinquennio o decennio - del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non puo' superare il dieci per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art5 · fonte del testo