Le esattorie confermate per il decennio 1954-63, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-63, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58 nel decreto Ministeriale di conferma, purche' l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943. Per le esattorie che abbiano superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potra' essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento. Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il prefetto, il Comune e l'intendenza di finanza, nonche' la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587. L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1939.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;104~art7 · fonte del testo