Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 13 — Tariffa del servizio idrico

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La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f). La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 13 giugno 1999

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art13 · fonte su Normattiva