Art. 14 — Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 16 ottobre 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 16 ottobre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancata indicazione di un tertium comparationis e per omessa descrizione della fattispecie, dal momento che le ordinanze di rimessione descrivono sufficientemente le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ; muovono dal presupposto che gli utenti hanno pagato la suddetta quota in mancanza del servizio di depurazione delle acque reflue; chiariscono che la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie è la norma denunciata; denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sia per l'irragionevolezza intrinseca della norma sia per la disparità di trattamento che questa crea, nell'àmbito di coloro che sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, tra chi fruisce e chi non può fruire del servizio di depurazione delle acque.
Art. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 28 Disposizioni in materia ambientale · Art. 155 t.u.a.
È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione. Difatti il rimettente, senza tenere conto dei ripetuti mutamenti subiti nel tempo dalla disciplina legislativa dei canoni di depurazione delle acque reflue, omette di precisare il periodo in riferimento al quale è dovuta la "quota" di tariffa in questione, non consentendo il controllo della Corte sia sull'individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo sia sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, in quanto fino al 2 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva la natura di tributo e le controversie ad esso relative erano, perciò, attribuite alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria. > >- Sulla qualificazione giuridica del canone di depurazione e sui conseguenti profili processuali attinenti alla giurisdizione, v. citate sentenze della Corte di cassazione, n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005; sezioni unite, n. 6418 del 2005. > >- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in caso di difetto di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 396/2005 e n. 55/2006.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 53 cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., in quanto prevede, nella formulazione originaria, che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ed incorrono in errore nella individuazione della disposizione oggetto di censura. - Sul difetto di motivazione per insufficiente descrizione della fattispecie, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 396/2005.
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 97 cost. · Art. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art14 · fonte su Normattiva