Art. 26 — Controlli
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"... fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalità del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non è irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiché la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualità, attesa la palese specificità della situazione di chi è preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 da' attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiché la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilità, alle scelte del legislatore nazionale. - Sullo strumento penale come 'extrema ratiò dell'ordinamento giudiziario, v. S. nn. 519/1995 e 341/1994. red.: F. Mangano
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 26 Disposizioni in materia di risorse idriche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art26 · fonte su Normattiva