Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 8 — Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

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I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

  • a)rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
  • b)superamento della frammentazione delle gestioni;
  • c)conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. 2 Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989. 2 Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le regioni interessate. 2) Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e succes- sive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989. 2 Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 2 Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 412 (in G.U. 1a s.s. 14/12/1994, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1994 al 29 aprile 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 412/1994

    Ha colpito questo articolo
    7 dicembre 1994

    La nuova legge sulle risorse idriche, 5 gennaio 1994, n. 36, ispirata ad esigenze di razionalizzazione del governo delle acque, affida la salvaguardia delle attribuzioni che spettano alle Province autonome - ai sensi dell'art. 8 (nn. 17, 19), 9 (n. 9), 14 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 115 del 1973 (in ordine a: acquedotti, demanio idrico, polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento e piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico - alla clausola generale posta dall'art. 33 della legge stessa, in base alla quale i dubbi interpretativi originati dalle precedenti disposizioni debbono essere risolti secondo una lettura rispettosa dell'assetto delineato dallo Statuto e dalle norme di attuazione: ma tale interpretazione correttiva non può spingersi al punto di superare l'evidenza letterale. Al riguardo, l'art. 8 della legge, relativo alla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (commi da uno a cinque) - a norma dei quali si prevede l'applicabilità anche alle Province autonome dei criteri per la riorganizzazione di tali servizi sulla base di ambiti territoriali ottimali (primo co.), vincola le stesse a delimitare, entro il termine stabilito, detti ambiti territoriali, sottoponendo il progetto all'Autorità di bacino (secondo co.), a procedere d'intesa con le regioni interessate per i bacini di rilievo non nazionale (terzo co.), ad aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, secondo le procedure della l. n. 183 del 1989 (quarto co.) ed, infine, a stabilire norme integrative per il controllo sugli scarichi da insediamenti, sugli impianti di pretrattamento e sulle relative autorizzazioni (quinto co.) - altera il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia - al piano di bacino (predisposto dalla speciale Autorità), in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8, d.P.R. n. 381 del 1974. In contrario, infatti, non è sufficiente invocare la menzionata clausola di cui all'art. 33 ne', per quanto concerne il quinto comma, possono essere adottate soluzioni interpretative da cui derivino confusioni e incertezze di applicazione, poiché competenze provinciali di vario livello (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto) non possono certo essere declassate a meramente integrative. Pertanto, l'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della predetta l. n. 36 del 1994 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - massima A. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 8 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 30 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 12 Testo unico costituzionali · Art. 13 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art8 · fonte su Normattiva