Art. 13 — Disposizioni transitorie
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In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985. ((3)) (( Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei rquisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. )) Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico puo' essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico- professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3. ((3)) (( 4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime.))
Testo in vigore dal 21 gennaio 1996 al 1 ottobre 1996
