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In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985. 3 Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei rquisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico puo' essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico- professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507. 5 Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1995, n. 25

3

La L. 5 gennaio 1995, n. 25 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' prorogato al 30 giugno 1996."

5

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differito al 31 dicembre 1996".

Testo in vigore dal 23 ottobre 1996 al 6 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art13 · fonte su Normattiva