Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
Art. 3 — Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
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Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
- a)(( LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507));
- b)((LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507));
- c)designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;
- d)sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1996 al 6 dicembre 2000
