Art. 19 — Qualifiche professionali e ambiti operativi
Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonche', limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalita' italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare e' obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
- a)operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 15 metri;
- b)operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
- c)operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondita' con il supporto di impianti iperbarici;
- d)tecnico iperbarico (TI). 1 Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attivita' comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, e' consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
- a)il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validita' rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneita' sanitaria;
- b)il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attivita' e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
- c)l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorieta' dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonche' all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".
Testo vigente dal 1 marzo 2026
