Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 20Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali

Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art20 · fonte su Normattiva