Art. 24 — Libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali
Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, e' dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:
- a)il titolo di studio;
- b)l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c)l'idoneita' alla mansione con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
- d)la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
- e)le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
- f)limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondita' raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
- g)limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;
- h)la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
- i)limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- l)gli eventuali infortuni subiti. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, e' vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici professionali, dall'ufficio di compartimento marittimo competente. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando richiesti, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorita' di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneita' psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f). In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attivita' lavorativa, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto personale informatico dell'interruzione dell'attivita' lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale informatico e' effettuata da un medico subacqueo. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale informatico e' sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico professionale, della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneita' alla mansione, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneita' ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo. Le modalita' di tenuta, rinnovo, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
