Art. 23 — Sorveglianza sanitaria
Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale e' sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneita' alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attivita' professionale. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
