Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 39 — Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione

All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso. 3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;
  • b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate»;
  • d)al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
  • e)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore». Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/2012

    Questione inammissibile
    12 gennaio 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204- bis , comma 3- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto il rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità», in violazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il quale dispone che l'autorità giurisdizionale, «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso».

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 204-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art39 · fonte su Normattiva