Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art1 · fonte del testo