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Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, sono sostituiti dai seguenti: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".
Testo in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010
