Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art5 · fonte del testo