Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Sono sospesi il conferimento del grado di vice brigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art3 · fonte del testo