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All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis». Il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo di almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale transita nella prima fascia senza svolgere le procedure di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora maturi cinque anni di svolgimento di un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza essere incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di un posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026 al 8 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-02;119~art15 · fonte su Normattiva