Dopo l'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 131-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto). - 1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.". Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 154-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto). - 1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa. 2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalita' conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.". La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorita' giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato e' detenuto anche per altra causa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1992
