Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1.1. L'autorita' giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".
Testo vigente dal 24 dicembre 1992
