Art. 3 — Effetto dei nuovi stipendi
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Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dell'indennita' integrativa speciale. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010
