Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

  • a)lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
  • b)lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. 1 3 6
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

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Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al suddetto articolo sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari............... 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti................ 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli............. 1.820.000 2.675.000".

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360

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con decorrenza dal 1 luglio 1996

Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 4, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo lire lire ----- ---- ---- Ruolo dei volontari........ 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sergenti........ 1.785.000 2.625.000 Ruolo dei marescialli....... 1.820.000 2.675.000".

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255

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Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== GRADI 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000 Caporal maggiore scelto 1.365.000 1.785.000 Caporal maggiore capo 1.365.000 1.785.000 Caporal maggiore capo scelto 1.365.000 1.785.000 Sergente 1.785.000 2.625.000 Sergente maggiore 1.785.000 2.625.000 Sergente maggiore capo 1.785.000 2.625.000 Maresciallo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000 Aiutante 1.820.000 2.675.000 -------------------------------------------------------------------". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media".

Testo vigente dal 18 agosto 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art4 · fonte su Normattiva