Art. 8 — Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità
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A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non compete in misura intera.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010
